PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e n. 546, e successive modificazioni, le parole: «commissioni tributarie» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «organi della giurisdizione tributaria» e le parole: «commissione tributaria provinciale» e «commissione tributaria regionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «tribunale tributario» e «corte di appello tributaria».

Art. 2.

      1. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 3.

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «da commissioni tributarie di primo e di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale tributario e dalla corte di appello tributaria»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le corti di appello tributarie regionali, i tribunali tributari e il numero delle relative sezioni sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Nella tabella B allegata al presente decreto è indicata la dotazione organica unitaria

 

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del personale di magistratura, suddivisa per funzioni e articolata per ciascuna corte di appello tributaria e per ciascun tribunale tributario»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis, il numero delle sezioni delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari può essere adeguato in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

          d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Alla istituzione di nuove corti di appello tributarie e di nuovi tribunali tributari e alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

Art. 4.

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Giudici dei tribunali tributari). - 1. I giudici dei tribunali tributari sono nominati tra:

          a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati dello Stato a riposo;

          b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;

 

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          c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree o altra equipollente;

          d) gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo, prestato per almeno dieci anni;

          e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

          f) i notai e coloro che sono iscritti agli albi professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti e che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

          g) coloro che sono stati iscritti agli albi professionali indicati alla lettera f) e che hanno esercitato attività di amministratori, sindaci o dirigenti in società di capitali ovvero di revisori di conti;

          h) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche e che hanno esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

          i) gli iscritti agli albi professionali degli ingegneri, degli architetti e dei dottori in agraria, che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

          l) coloro che sono iscritti agli albi professionali dei ragionieri e periti commerciali e che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni».

Art. 5.

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Giudici delle corti di appello tributarie regionali). - 1. I giudici delle

 

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corti di appello tributarie regionali sono nominati tra:

          a) i giudici tributari di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni di giudice tributario;

          b) i giudici tributari di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 3, che hanno svolto per almeno tre anni le funzioni di giudice tributario;

          c) i giudici tributari di cui alle lettere c), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 3, che hanno svolto per almeno quattro anni le funzioni di giudice tributario.

      2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria tiene conto, per la nomina a giudice delle corti di appello tributarie regionali, degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso Consiglio».

Art. 6.

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Presidenti degli organi di giurisdizione tributaria e delle sezioni. Vicepresidenti di sezione). - 1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i presidenti delle sezioni dei tribunali tributari e tra i presidenti delle sezioni delle corti di appello tributarie, con almeno due anni di esercizio delle funzioni di presidente di sezione per i giudici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, con almeno tre anni di esercizio delle funzioni di presidente di sezione per i giudici di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del medesimo comma 1, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e con almeno quattro anni di esercizio delle funzioni di presidente di sezione per i giudici di cui alle lettere c), h), i) e l) del citato comma 1, purché in

 

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possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari provinciali sono nominati tra i vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari provinciali e tra i vicepresidenti di sezione delle corti di appello tributarie regionali, con almeno due anni di esercizio delle funzioni di vicepresidente di sezione per i giudici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, con almeno tre anni di esercizio delle funzioni di vicepresidente di sezione per i giudici di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del medesimo comma 1, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e con almeno quattro anni di esercizio delle funzioni di vice presidente di sezione per i giudici di cui alle lettere c), h), i) e l) del citato comma 1, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      3. I vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici dei tribunali tributari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 e tra i giudici delle corti di appello tributarie, purché in possesso di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o altra equipollente.
      4. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i presidenti dei tribunali tributari, i presidenti di sezione delle corti di appello tributarie e i presidenti di sezione dei tribunali tributari provinciali, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
      5. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i presidenti di sezione dei tribunali tributari e tra i vicepresidenti di sezione delle corti di appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      6. I vicepresidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, tra i giudici delle corti di appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in
 

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economia e commercio o altre equipollenti, e tra i giudici dei tribunali tributari che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 4 con esercizio delle relative funzioni per ulteriori due anni e che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      7. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per la nomina a una delle funzioni previste dal presente articolo, tiene conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni esercitate al momento della valutazione, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso Consiglio».

Art. 7.

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata.

Art. 8.

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari»;

          b) al comma 1, le parole: «I componenti delle commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «I giudici dei tribunali tributari» e le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;

          c) al comma 2, le parole: «negli articoli 3, 4 e 5, per il posto da conferire» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 3»;

          d) al comma 3, le parole: «negli articoli 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 3».

 

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Art. 9.

      1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Procedimento per la nomina alle funzioni e agli incarichi e per trasferimento). - 1. La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice presso i tribunali tributari e presso le corti di appello tributarie è annunciata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale gli aspiranti all'incarico devono presentare domanda.
      2. I giudici tributari, indipendentemente dalla funzione e dall'incarico esercitati, non possono concorrere all'assegnazione di altre funzioni o incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni esercitate al momento della domanda.
      3. Alla nomina in ciascuna delle funzioni e degli incarichi di cui al comma 2 del presente articolo si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. Nei casi di necessità di servizio, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione dell'assunzione delle funzioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
      4. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 sulla base di elenchi formati in base ai posti pubblicati e comprendenti i concorrenti in possesso dei requisiti rispettivamente previsti dagli articoli 4, 5 e 6, per la funzione o per l'incarico. Alla comunicazione di disponibilità deve essere allegata la documentazione circa il possesso dei citati requisiti nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8.

 

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      5. La scelta degli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, tenendo conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, computando l'anno di esercizio delle funzioni presso le commissioni di primo e di secondo grado pari alla metà dell'anno di esercizio delle funzioni a decorrere dal 1o aprile 1996, della capacità, laboriosità, diligenza e preparazione, nonché dell'attitudine all'incarico di presidente, di presidente di sezione e di vicepresidente, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso Consiglio di presidenza.
      6. Per le domande di trasferimento ad altra sede con le stesse funzioni esercitate, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria tiene conto anche di motivi di famiglia e di salute. In caso di parità di valutazione, prevale il concorrente con la maggiore anzianità di età.
      7. Alla copertura dei posti di giudice presso le corti di appello tributarie rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio conferendo le relative funzioni ai giudici dei tribunali tributari della stessa regione, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità di età.
      8. Alla copertura dei posti di giudice presso i tribunali tributari rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi per trasferimento si provvede con il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, alla nomina a giudice di tribunale tributario».

Art. 10.

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Durata dell'incarico e temporaneità delle funzioni»;

 

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          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I presidenti delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari durano in carica non oltre cinque anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissione di appartenenza. I medesimi possono concorrere per la nomina ad altro posto di presidente di corte di appello tributaria o di tribunale tributario dopo due anni dalla cessazione dell'incarico precedente. I presidenti delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione si intendono nominati nel giorno e nel mese dell'anno di entrata in vigore della medesima disposizione corrispondenti al giorno e al mese di immissione nella funzione di presidente»;

          c) il comma 5 è abrogato.

Art. 11.

      1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. (Titolo ufficiale onorifico). - 1. All'atto della cessazione dall'incarico può essere conferito al giudice tributario il titolo ufficiale onorifico inerente alla funzione o all'incarico immediatamente superiore».

Art. 12.

      1. L'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Trattamento economico). - 1. Il compenso fisso mensile spettante ai giudici delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e

 

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delle finanze e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo criteri che tengono conto della qualifica, delle funzioni e, per i presidenti di corte di appello e di tribunale, del numero delle sezioni in cui si articolano detti organi giurisdizionali.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito con altri ricorsi, spettante a ciascun componente del collegio giudicante, tenendo conto dell'apporto dell'estensore della sentenza. Per i provvedimenti cautelari emessi in camera di consiglio, il compenso aggiuntivo è pari alla metà di quello determinato per il ricorso definito.
      3. Per ogni presenza in udienza è dovuta un'indennità il cui ammontare è determinato con il decreto di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dal comma 2.
      4. Ai residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la corte di appello tributaria o il tribunale tributario, per l'intervento alle sedute della corte di appello o del tribunale o della commissione del gratuito patrocinio spetta la liquidazione di un'indennità pari a un quarto del compenso spettante a ciascun componente del collegio giudicante per la decisione di un ricorso, se la distanza tra i due comuni non è superiore a 40 chilometri, e pari a un terzo, se tale distanza è superiore a 40 chilometri.
      5. La liquidazione dei compensi è disposta dal dirigente responsabile della segreteria della corte di appello tributaria o del tribunale tributario, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
      6. I compensi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

Art. 13.

      1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31

 

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dicembre 1992, n. 545, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per comportamento negligente o scorretto particolarmente grave che denota l'inidoneità a svolgere diligentemente e proficuamente la funzione di giudice tributario».

Art. 14.

      1. All'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti. Nel caso di cessazione di un componente eletto dal Parlamento, il presidente del Consiglio di presidenza ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto, richiedendo di provvedere all'elezione del sostituto»;

          b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. I componenti del Consiglio di presidenza per tutta la durata dell'incarico non possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 9 e 10-bis.
      2-ter. Per particolari esigenze connesse all'attività consiliare è disposto, per i componenti del Consiglio di presidenza che sono magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti, l'esonero dalle rispettive funzioni per il periodo massimo di un anno, su richiesta del Consiglio stesso».

Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come

 

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modificato dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - (Attribuzioni del presidente del Consiglio di presidenza). - 1. Il presidente del Consiglio di presidenza:

          a) indìce le elezioni dei componenti giudici tributari;

          b) richiede ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di provvedere alla elezione dei componenti di rispettiva designazione;

          c) convoca e presiede il Consiglio di presidenza;

          d) in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vicepresidenti e, nel caso di presenza di entrambi i vicepresidenti, da quello eletto con il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, da quello eletto tra i componenti di designazione parlamentare o che ha riportato il maggiore numero di voti nell'elezione a componente del Consiglio di presidenza».

Art. 16.

      1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera h) sono premesse le seguenti parole: «avvalendosi dell'Ufficio studi e documentazione di cui all'articolo 29-ter»;

          b) alla lettera l), le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Presidenza del Consiglio dei ministri»;

          c) alla lettera m-bis), le parole: «componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale» sono sostituite dalle seguenti: «presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici presso altra corte di appello tributaria o sezione staccata e di presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici dei tribunali tributari presso altro

 

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tribunale tributario» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso periodo, possono essere applicati presso le corti di appello tributarie i presidenti di sezione, i vicepresidenti e i giudici dei tribunali tributari in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5».

Art. 17.

      1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «dal componente che lo sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «dal vicepresidente indicato alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18-bis».

Art. 18.

      1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sette».

Art. 19.

      1. L'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza). - 1. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari sono esonerati dalle funzioni proprie di giudice tributario, conservando la titolarità dell'ufficio.
      2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta il compenso fisso mensile pari al compenso fisso più elevato spettante ai presidenti di corte di appello tributaria o di tribunale tributario.
      3. Ai componenti del Consiglio di presidenza è attribuita un'indennità per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, è attribuita un'indennità per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.
      4. La misura dell'indennità per ogni seduta e il numero massimo giornaliero

 

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delle sedute che danno diritto a indennità sono determinati dal Consiglio di presidenza, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 29-bis».

Art. 20.

      1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Consiglio di presidenza disciplina con apposito regolamento di amministrazione e contabilità la gestione delle risorse finanziarie e le relative modalità».

Art. 21.

      1. Dopo l'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 29-ter. - (Ufficio studi e documentazione del Consiglio di presidenza). - 1. Presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio studi e documentazione con i seguenti compiti:

          a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

          b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze ed eventualmente in convenzione con altri enti, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio di presidenza, che nomina anche i coordinatori ed i relatori;

          c) fornire gli elementi per la redazione della relazione annuale sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

      2. L'Ufficio è diretto da un giudice tributario di cui alla lettera a) del comma

 

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1 dell'articolo 3 con funzioni di presidente di sezione di corte di appello tributaria o di tribunale tributario. Ad esso sono addetti, in numero complessivamente non superiore a cinque unità, giudici tributari.
      3. All'assegnazione dei giudici tributari addetti all'Ufficio provvede il Consiglio di presidenza, previo interpello e determinazione dei criteri di scelta.
      4. I giudici tributari addetti all'Ufficio sono esonerati dall'attività giudicante e il loro trattamento economico è ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata corrisposta nello stesso periodo al magistrato di pari qualifica dell'organo giurisdizionale di appartenenza».

Art. 22.

      1. L'articolo 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 30. - (Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza). - 1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un Ufficio di segreteria al quale sono assegnati un dirigente generale, tre dirigenti, funzionari e impiegati di diversi livelli e profili professionali, appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38, nei limiti fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. L'Ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del comitato di presidenza del Consiglio di presidenza, che è composto dal presidente, dai vicepresidenti e da due componenti eletti dal Consiglio medesimo.
      3. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati all'Ufficio di segreteria è preventivamente approvata dal Consiglio di presidenza. La revoca di tale assegnazione può essere richiesta e in ogni caso deve essere approvata dallo stesso Consiglio di presidenza.
      4. Con apposito regolamento il Consiglio di presidenza disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di segreteria».

 

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Art. 23.

      1. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Personale addetto agli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria). - 1. Agli uffici di segreteria delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, di cui all'articolo 38».

Art. 24.

      1. All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 25.

      1. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

Art. 26.

      1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 36. - (Ufficio centrale del contenzioso tributario). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, che provvede alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo le seguenti funzioni:

          a) cura l'attività relativa alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dal presente decreto;

 

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          b) effettua ispezioni, verifiche e indagini per l'esercizio dell'alta sorveglianza attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 29 e per l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 16;

          c) provvede alla gestione automatizzata delle attività degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e alle rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi, comprese la formazione e la tenuta dei ruoli;

          d) cura la gestione dell'ufficio del massimario di cui all'articolo 40, nonché la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti degli stessi;

          e) segnala al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai direttori delle Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane, le questioni sulle quali si registra un univoco orientamento giurisprudenziale e quelle di particolare importanza su cui non vi è univoco orientamento giurisprudenziale;

          f) provvede all'amministrazione del personale inquadrato nel ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38;

          g) cura, d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, corsi di aggiornamento per il personale di cui all'articolo 38.

      2. All'Ufficio centrale del contenzioso tributario sono assegnati dirigenti, funzionari e impiegati dei diversi livelli e profili professionali appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38, nei limiti fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

 

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Art. 27.

      1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37. - (Direttore dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario) - 1. Il direttore dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, che svolgono o hanno svolto funzioni di giudice tributario.
      2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
      4. Al direttore compete un'indennità di funzione non eccedente il trattamento onnicomprensivo spettante ai capi dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      5. Il direttore è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza ed è sospeso dalla funzione che svolge presso il tribunale tributario e la corte di appello tributaria».

Art. 28.

      1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. - (Ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria) - 1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, inquadrato nell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Consiglio di presidenza, è determinato il numero complessivo dei dirigenti, funzionari e impiegati dei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel

 

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ruolo unico di cui al comma 1, nonché il numero per ogni organo della giurisdizione tributaria.
      3. Nel ruolo unico di cui al comma 1 sono inquadrati il personale dell'Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza e il personale addetto al funzionamento dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate annualmente le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, in relazione alle variazioni del numero delle sezioni».

Art. 29.

      1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «La direzione centrale di cui all'articolo 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale del contenzioso tributario».

Art. 30.

      1. L'articolo 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 40. - (Ufficio del massimario). - 1. È istituito presso ogni corte di appello tributaria un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa corte e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.
      2. Il Consiglio di presidenza, sentito l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, assegna a ciascun ufficio del massimario giudici tributari in numero variabile da due a cinque, in ragione del numero delle sezioni della corte di appello tributaria e dei tribunali tributari della stessa regione e del numero delle decisioni assunte.

 

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      3. I giudici tributari addetti all'ufficio del massimario sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità delle funzioni ricoperte e il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata, ridotta di un quarto, corrisposta nello stesso periodo al giudice tributario con pari funzioni dell'organo giurisdizionale di appartenenza.
      4. Alle esigenze dell'ufficio del massimario si provvede nell'ambito del personale di cui all'articolo 38.
      5. L'Ufficio centrale del contenzioso tributario, sentito il Consiglio di presidenza, disciplina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle decisioni, i tempi della massimazione, nonché l'alimentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici tributari e la trasmissione alla banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al quale gli organi di giurisdizione tributaria sono collegati».

Art. 31.

      1. Gli articoli 41 e 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono abrogati.

Art. 32.

      1. La tabella E allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituita dalla tabella E di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. La tabella F allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata.

Art. 33.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «compresi quelli regionali, provinciali e

 

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comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il contributo per il Servizio sanitario nazionale e il contributo previdenziale».

Art. 34.

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se la controversia ha per oggetto un contributo previdenziale è competente per territorio il tribunale tributario del luogo in cui ha sede l'ufficio provinciale dell'ente previdenziale».

Art. 35.

      1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

      «4. Non è ammesso il giuramento».

Art. 36.

      1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l'ente previdenziale in caso di controversia avente ad oggetto il contributo previdenziale».

Art. 37.

      1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituita dalla seguente:

          «i) ogni altro atto rientrante nell'oggetto delle controversie di cui all'articolo 2».

 

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Art. 38.

      1. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 21-bis. - (Contributo unificato). - 1. È istituito un contributo unificato per ciascun ricorso pari a 30 euro per le controversie di valore inferiore a 2.582 euro, pari a 100 euro per le controversie di valore inferiore a 6.000 euro, pari a 150 euro per le controversie di valore inferiore a 10.000 euro e pari a 200 euro per le controversie di valore superiore a 10.000 euro.
      2. Le modalità di corresponsione del contributo unificato sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 39.

      1. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché copia dell'attestazione del versamento del contributo unificato di cui all'articolo 21-bis».

Art. 40.

      1. Al comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge».

Art. 41.

      1. Entro il 31 dicembre 2007, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

 

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e l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, istituito ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge, verificati i flussi delle pendenze e delle sopravvenienze dei ricorsi nonché il numero delle decisioni assunte da ciascun organo della giurisdizione tributaria, individuano le variazioni da apportare al numero delle sezioni, agli organici dei giudici e al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria di cui all'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, come sostituito dall'articolo 28 della presente legge.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle variazioni proposte di cui al comma 1, provvede, con distinti decreti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, alle variazioni ritenute necessarie.
      3. In via transitoria, sono inseriti nel ruolo unico di cui al comma 1 i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e presso gli organi della giurisdizione tributaria.
      4. Contestualmente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 è individuato, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'organico del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      5. In via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è individuato il personale necessario al funzionamento dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      6. In via transitoria, i giudici tributari in servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali che non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono confermati, fino alla cessazione dell'incarico, nelle medesime funzioni presso i tribunali tributari e le corti di appello tributarie.
 

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Art. 42.

      1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti del fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio centrale del contenzioso tributario e con contestuale soppressione del capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 è pari all'onere economico sostenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento della giustizia tributaria nell'anno 2004 aumentato del 40 per cento per il primo anno e del 50 per cento per il secondo anno, nonché agli oneri sostenuti nell'anno di entrata in vigore della presente legge per il personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria.